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Dal sito del Ministero della Giustizia ...
La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.
Kira Srl è un Organismo di Mediazione, iscritto al numero 334 nel Registro degli Organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia.
Kira si avvale della collaborazione di un pool di professionisti esperti in materia ed offre soluzioni efficaci tramite un insieme di servizi e strumenti, noti come ADR -
Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
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Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
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L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.
Attiva la Procedura
La mediazione si introduce con la semplice compilazione della domanda (Istanza di Mediazione) e il versamento di Euro 40,00 + IVA.
La presentazione della domanda di conciliazione va effettuata presso la n/s Segreteria Generale o spedita a mezzo fax allo 081.19308184 o inviata all'indirizzo kirasrl@pec.it.
La Kira provvederà a contattare l’altra parte, nominare il mediatore e fissare l’incontro di conciliazione.
Le spese di avvio della procedura di mediazione di Euro 40,00 + IVA devono essere versate a mezzo bonifico bancario, con valuta fissa al beneficiario, Coordinate Bancarie IBAN: IT25 Q030 3203 4000 1000 0006 670 La traccia dell'avvenuto bonifico dovrà essere inviata a mezzo mail, fax o consegnata a mano.
Durata della mediazione
Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni.
La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo. Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata. Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
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